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Referendum giustizia, istruzioni per l’uso – Limiti agli abusi della custodia cautelare

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Qualche giorno fa ho visto per la prima volta lo spot dei Referendum in televisione e ho pensato: basta questo per rendere informati i cittadini dell’importanza di questi Referendum? Davvero, nell’era dei social, l’informazione su una consultazione di tale importanza è tutta qui? Proviamo a fare chiarezza sui cinque quesiti che ci verranno proposti il 12 giugno.

Nello scorso episodio, prima di affrontare il primo quesito riguardante l’abolizione della Legge Severino, avevamo parlato delle questioni generali riguardanti il referendum, compresa l’importanza del quorum: se vi serve un ripasso cliccate qui.

Procedendo la nostra analisi con il secondo quesito, caratterizzato da un più alto livello di tecnicismo, è necessaria una breve spiegazione del contesto giuridico e di cosa siano, nella realtà, le misure cautelari.

Le misure cautelari sono provvedimenti di carattere “provvisorio” e “preventivo” (in quanto disposti prima dell’emanazione della sentenza), distinti tra misure personali (che incidono sulla libertà della persona) e reali (che incidono sulla libertà di disporre dei propri beni), utilizzati dall’autorità giudiziaria durante la fase delle indagini preliminari o nel corso del processo in presenza di determinati requisiti.

In particolare, affinché il giudice possa utilizzare la misura cautelare, deve sussistere almeno uno dei seguenti “elementi di garanzia”:

a) Pericolo di inquinamento delle prove: quando il Giudice ha timore che le prove possano essere inquinate (distrutte, deteriorate, compromesse) dall’indagato

b) Pericolo di fuga dell’indiziato: quando il Giudice ha timore che il soggetto sottoposto a processo possa scappare rendendosi irreperibile

c) Pericolo di reiterazione del reato: quando il Giudice ritiene che l’indagato possa commettere nuovamente un reato della stessa specie.

Allo stato attuale, quindi, quando il Giudice – nella fase delle indagini, così come in quella del processo – ritiene che il soggetto che ha davanti possa far qualcosa per compromettere le prove (ad esempio distruggerle), possa scappare (e non farsi più ritrovare) o possa compiere nuovamente quel tipo di reato (o comunque gravi delitti), può disporre una misura cautelare (sia essa personale o reale) allo scopo di evitare che ciò accada.

Con il secondo quesito referendario si chiede l’eliminazione del punto c) dell’elenco sopraindicato, e quindi della reiterazione del reato come motivo in forza del quale i giudici possono disporre la custodia cautelare

Dall’abrogazione di questo inciso dell’articolo 274 del codice di procedura penale (e quindi dalla vittoria del “SI” al Referendum), deriverebbe l’impossibilità per il Giudice di applicare una misura cautelare qualora ritenga che l’indagato possa nuovamente compiere quel tipo di reato (rimarranno esclusi i casi di delitti di criminalità organizzata, eversione o commessi con l’uso di armi o violenza, che rientrano in una disciplina specifica).

Chi è per il SI ritiene di poter ridurre col suo voto il numero di persone che, non ancora condannate in via definitiva e quindi non ancora colpevoli (in virtù della presunzione di non colpevolezza sancita dalla Costituzione), si trovano all’interno degli istituti penitenziari italiani. Sostengono infatti che la pratica della “carcerazione preventiva” sia ormai utilizzata non come strumento di “emergenza”, ma come anticipazione della vera e propria condanna, andando di fatto ad anticipare una pena che poi, in molti casi, non viene confermata dalla sentenza.

Chi è per il NO non nega un utilizzo frequente e spesso spropositato della misura della custodia cautelare, ma ritiene che già nell’articolo stesso siano previsti dei limiti all’applicazione delle misure. In particolare, il codice di procedura penale specifica che, in caso di pericolo di reiterazione del reato, la custodia cautelare può essere disposta solo se si tratta di delitti che prevedano una reclusione non inferiore a quattro anno o di almeno cinque anni per la custodia cautelare in carcere.

Il 12 giugno si avvicina e siamo quasi a metà del nostro percorso. Alla prossima, con il terzo quesito!

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