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Referendum giustizia, istruzioni per l’uso – Separazione delle carriere

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Qualche giorno fa ho visto per la prima volta lo spot dei Referendum in televisione e ho pensato: basta questo per rendere informati i cittadini dell’importanza di questi Referendum? Davvero, nell’era dei social, l’informazione su una consultazione di tale importanza è tutta qui? Proviamo a fare chiarezza sui cinque quesiti che ci verranno proposti il 12 giugno.

Eccoci arrivati al giro di boa della nostra maratona informativa sulle votazioni del prossimo 12 giugno.

Il terzo quesito del referendum sulla giustizia, sicuramente il più discusso, riguarda la separazione delle carriere tra i magistrati giudicanti (il giudice, quello che sta “al di la del tavolo”) e requirenti (il Pubblico Ministero) e la possibilità data loro di poter, durante la carriera lavorativa, cambiare la propria funzione.

Il quesito, seppur sia il più discusso, il più dibattuto e il più lungo dei cinque, è senz’altro il meno tecnico e più politico, non avendo ripercussioni sulla legislazione penale, né direttamente sui cittadini, ma unicamente sul modo di concepire il ruolo della magistratura.

È bene specificare infatti che oggi, nonostante le due figure seguano lo stesso percorso formativo professionale (seppur anche questo sia in procinto di essere riformato) e debbano superare il medesimo concorso pubblico (il famigerato “concorso in magistratura”), allo stato dei fatti svolgono ruoli e funzioni completamente diversi:

La funzione requirente è esercitata dai magistrati che svolgono attività di “pubblico ministero” e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti (è la funzione che nei film americani è svolta, per intendersi, dalla pubblica accusa);

La funzione giudicante, invece, è svolta dagli organi giudiziari (i giudici) che hanno il compito di decidere le controversie e di pronunciarsi sugli affari di loro competenza.

Ad oggi, quindi, il professionista che, superato il concorso, decide di percorrere la strada della magistratura giudicante può, ad un certo punto della carriera (dopo valutazione di commissioni apposite istituite presso il Consiglio Superiore della Magistratura), chiedere di essere ammesso a svolgere funzioni requirenti, così passando di fatto da “giudice” a “pubblico ministero”.

Ovviamente questo passaggio è già soggetto a molti limiti (inseriti nel decreto legislativo 160 del 2006) per impedire, ad esempio, il rischio che il magistrato che cambia funzione rimanga nello stesso distretto o nella stessa regione, in modo da assicurare la terzietà sancita dal dettato costituzionale.

Quindi, con il terzo quesito referendario si eliminerebbe la possibilità data ai magistrati di “cambiare” funzione nel corso della propria vita professionale, facendo si che scelgano ad inizio carriera una delle due funzioni e la mantengano.

Chi è per il SI sostiene, con l’abrogazione di tali norme, una maggiore imparzialità dei giudici. Ritene infatti che, agli occhi del cittadino sotto processo, sapere che il proprio giudice ha svolto per anni il ruolo di pubblico ministero non è una garanzia di imparzialità, e va a minare tutte quelle garanzie (indipendenza, terzietà, imparzialità) di cui la nostra Costituzione si fa portavoce.

Chi è per il NO ritiene che per una riforma così significativa e complessa il referendum non sia il mezzo adatto; se dovesse essere abrogata la norma che prevede il passaggio di carriere dovrebbe subito esserci una modifica complessiva del sistema di ordinamento giudiziario, in modo da adeguare la modifica alla realtà. La separazione, aggiungono i sostenitori del no, isolerebbe il pubblico ministero allontanandolo dalla “cultura della giurisdizione” preferendo la cultura dell’indagine (anche a scapito di ogni regola deontologica).

Mancano solo altri due quesiti, a domani per parlare sulla valutazione dei magistrati nei Consigli Giudiziari Distrettuali.

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