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DDL Cirinnà e Unioni civili. Come orientarsi meglio sul tema

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In principio fu la sentenza della Corte Costituzionale 138/2010 che chiedeva al legislatore la creazione di uno strumento giuridico nuovo per garantire diritti e doveri alle coppie Lgbt attraverso il riconoscimento legale di queste “formazioni sociali”. Poi arrivò la CEDU 5 anni dopo e ci ha condannato perché l’Italia non ha ascoltato la Corte Costituzionale.

Così giusto per fissare il quadro in cui operiamo.

Oggi però tutta una serie di belle addormentate nel bosco si sono svegliate e hanno scoperto che le unioni civili derivano dall’articolo 2 della Costituzione invece che dall’articolo 29. MA BUONGIORNO PRINCIPESSA!!!

A scanso di equivoci ribadiamo che non è vero che nella legge era scritta nero su bianco l’equiparazione al matrimonio e con l’emendamento remissivo di ieri è stata cancellata.  Dovremmo piantarla una buona volta con pressappochismi e falsità, anche se capisco che siano funzionali alla battaglia politica per l’orticello di qualcuno.  La legge sulle Unioni Civili deriva dall’art. 2 e 3 cost. e risponde a criteri e richieste precise fissate dalla CEDU (legge tedesca sulle unioni come modello da COPIARE!!!) e dalla Corte Costituzionale italiana (oltre che a due precise sentenze di Cassazione).  Se fosse stato un istituto giuridico parificato al matrimonio sarebbe stato ex art.29 e sarebbe stato un matrimonio egualitario. Ma un matrimonio egualitario senza adozione e con le sole step child adoption, come prevede questa legge in discussione, sarebbe stato cassato dalla CEDU in tempo zero perché, quello si, discriminatorio.

In pratica oggi è stato ri-scritto in “bella”, copiando pari pari dalla sopra citata sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale la definizione famigerata che tanto urta la sensibilità di qualcuno, e in una forma più chiara il principio base su cui si fondano le unioni civili come istituto giuridico nuovo e diverso dal matrimonio ma che serve a garantire diritti e doveri alle coppie LGBT (non ai singoli!! Come coppie!!! E sottolineo come coppie).

Il ddl Cirinnà, in pratica, con questo emendamento copia/incolla di ieri, finalmente archivia la diatriba diritti dei singoli/diritti della coppia garantendo la seconda e accogliendo le prescrizioni della sentenza disattesa che ci fruttò una condanna qualche mese fa. Proprio come chiesto dalla CEDU. Proprio come sollecitato più volte dalla Corte Costituzionale. Proprio come richiesto espressamente dalla Corte di Cassazione. Ne escono sconfitti Bagnasco, Adinolfi, Malan e Giovanardi che ancora ci propinavano la storia dei diritti individuali (quelli si che non garantirebbero la coppia, ma tant’è) tipo quelli che ci voleva dare la verasinistravera della Bindi coi DiCO. Chi protesta oggi?! Quelli che io chiamo “froci di professione.” Ovvio no?! Non fa una piega.

Se poi è tanto brutta e cattiva questa legge, se si preferisce il nulla a questa legge, si può sempre non ricorrervi e continuare a battersi per altro. Mica è una prescrizione medica.  Senza contare che “formazione sociale” non se lo è inventata il PD o Monica Cirinnà. Questa definizione è contenuta nella sentenza 138/2010, riprendendo l’art2 Cost., che chiede al legislatore uno strumento giuridico nuovo e diverso dal matrimonio per garantire i diritti e i doveri delle coppie LGBT. Non aver rispettato questa sentenza, fino ad oggi, come abbiamo già detto,ci è fruttata la condanna recente della CEDU che ha stabilito che le unioni civili sono un nostro diritto ma il matrimonio no. Il matrimonio egualitario è una scelta del legislatore. Una scelta per la quale continueremo a batterci ma fissando col ddl Cirinnà una soglia di diritti e di doveri garantiti al di sotto del quale non poter più andare.

Senza contare che continuare a leggere, in bocca a troppi gay, l’assunto “famiglia=matrimonio”, ampiamente smentito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e dal diritto europeo, è prima ancora che politica la più grande sconfitta culturale di cui prendere atto.

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