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Finalmente un’organica riforma del lavoro

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Mentre tutte le attenzioni dei media si concentravano sulla gravissima situazione greca, il 25 giugno in Italia è entrato in vigore il Decreto Legislativo 81/2015: il “Codice” che riscrive le norme sui contratti di lavoro e sulle relative sanzioni.  È la prima vera riforma a cui assistiamo dalla c.d. Riforma Biagi, e, per la prima volta da molto tempo, si tenta di promuovere il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale paradigma, ovvero lo standard rispetto a tutte le altre forme di lavoro, anche autonomo. Questo intento è chiaramente manifestato dall’art. 1 del decreto, il quale afferma perentoriamente che: “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro”. Con questa espressione, mutuata direttamente dalla legge delega che lo prevedeva come contenuto obbligatorio cui attenersi, il legislatore ha voluto adeguarsi recependo la Direttiva Europea n. 70 del 1999. Il riferimento è molto importante perché si caratterizza come manifesto programmatico del Jobs Act, andando in questo modo a produrre una novità estremamente dirompente: l’abolizione del contratto a progetto, che sebbene fosse originariamente stato pensato per ridurre l’uso delle collaborazioni surrettizie che celavano una violazione della disciplina sul contratto subordinato indeterminato, nella realtà era avvenuto esattamente il contrario. Il criterio discriminante per ravvisare l’esistenza del lavoro autonomo o di quello subordinato era la direzione da parte di un soggetto esterno. Adesso, con la riforma, è sufficiente che nella prestazione si possa riscontrare l’elemento della etero-organizzazione per far scattare la disciplina del lavoro subordinato, ricomprendendo quindi anche le prestazioni “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”. Pertanto sarà molto più facile per il lavoratore costretto ad accettare collaborazioni autonome poter esperire e vincere un ipotetico ricorso contro il datore di lavoro. Il campo del lavoro autonomo, quell’area grigia delle partite iva involontarie, andrà necessariamente a restringersi fortemente, coincidendo sempre più con quei rapporti in cui è il collaboratore a poter decidere liberamente luogo, tempi e modalità della sua prestazione lavorativa. L’eliminazione del vincolo del progetto non determinerà quindi una dilatazione delle co.co.co., ma anzi, queste saranno sottoposte a vincoli ancora più stringenti.

L’intervento normativo non si limita tuttavia a questo, infatti, viene portata avanti anche una generale razionalizzazione, semplificazione e miglioramento della precedente normativa: in primo luogo attraverso una nuova formulazione linguistica, più adeguata e corretta rispetto alla precedente anche secondo gli standard accademici (si parla ad esempio “trasformazione” del rapporto al posto della precedente “conversione del rapporto”), ma soprattutto attraverso un importante processo di semplificazione normativa, prevedendo ad esempio una sola tipologia di contratto part time, o superando la doppia denominazione dell’apprendistato, che consente in questo modo, come effetto riflesso, di assumere il lavoratore apprendista anche se già in possesso di una qualifica, possibilità che precedentemente era preclusa anche se l’apprendista fosse stato occupato con un contratto a termine di sole poche settimane.

Non deve essere dimenticato anche un importante revirement del legislatore rispetto al ventennio berlusconiano, con una nuova apertura alla contrattazione collettiva, soprattutto nei contratti a termine, nella somministrazione e, in particolare, nella determinazione delle mansioni, testimoniato dal frequentissimo ricorso alla dicitura “salvo diversa previsione dei contratti collettivi”, così che, attraverso un richiamo diretto, vi è una riserva nei confronti della contrattazione che, grazie all’art. 51, si estende a ogni livello (nazionale, territoriale, e aziendale).

Molte delle soluzioni introdotte hanno lo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso giudiziario, inutile fardello tipicamente italico, soprattutto per le tipologie contrattuali a termine, dove i giudici si sono caratterizzati per interpretazioni estremamente volubili e spesso “ingegneristiche”.

Sarà la soluzione? Ai posteri l’ardua sentenza…tuttavia, l’impressione è che la direzione intrapresa sia quella corretta.

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